Art. 242 · Aeromobili civili nemici nel territorio dello Stato all'inizio della guerra.
Legge di guerraCapo IIISez. 1a

Art. 242

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Aeromobili civili nemici nel territorio dello Stato all'inizio della guerra.

In vigore dal 30 set 1938
Gli aeromobili civili nemici, appartenenti a privati, i quali si trovano nel territorio dello Stato all'inizio della guerra, sono soggetti a sequestro, ovvero a requisizione contro compenso. Gli aeromobili predetti possono tuttavia essere autorizzati, con decreto Reale, a uscire liberamente dal territorio dello Stato entro un breve termine, per raggiungere, con salvacondotto, l'aeroporto di destinazione, o altro aeroporto che sia loro designato, semprechè le loro caratteristiche costruttive siano tali da escludere ogni possibilità d'impiego a scopi bellici.
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