Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 239
106 / 403Aeromobili nemici soggetti a cattura e confisca.
In vigore dal 30 set 1938
Sono soggetti a cattura e confisca:
1° gli aeromobili militari nemici e ogni altro aeromobile appartenente a qualsiasi titolo allo Stato nemico;
2° gli aeromobili civili nemici appartenenti a privati;
3° gli aeromobili che non hanno contrassegni di nazionalità, o portano falsi contrassegni.
Con decreto Reale, può essere disposta, a titolo di reciprocità, la sospensione dell'esercizio del diritto di cattura e di confisca relativamente agli aeromobili civili nemici appartenenti a privati, alle condizioni determinate dal decreto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-239