Art. 239 · Aeromobili nemici soggetti a cattura e confisca.
Legge di guerraCapo IIISez. 1a

Art. 239

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Aeromobili nemici soggetti a cattura e confisca.

In vigore dal 30 set 1938
Sono soggetti a cattura e confisca: 1° gli aeromobili militari nemici e ogni altro aeromobile appartenente a qualsiasi titolo allo Stato nemico; 2° gli aeromobili civili nemici appartenenti a privati; 3° gli aeromobili che non hanno contrassegni di nazionalità, o portano falsi contrassegni. Con decreto Reale, può essere disposta, a titolo di reciprocità, la sospensione dell'esercizio del diritto di cattura e di confisca relativamente agli aeromobili civili nemici appartenenti a privati, alle condizioni determinate dal decreto stesso.
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