Legge di guerra›Capo II
Art. 235
22 / 403Zone interdette alle operazioni belliche aeree.
In vigore dal 30 set 1938
È vietato di compiere operazioni belliche nello spazio aereo sovrastante a territorio neutrale ovvero a territori e ad acque neutralizzati, nonché di proseguirvi l'inseguimento di un aeromobile, iniziato altrove.
Storico versioni
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