Art. 235 · Zone interdette alle operazioni belliche aeree.
Legge di guerraCapo II

Art. 235

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Zone interdette alle operazioni belliche aeree.

In vigore dal 30 set 1938
È vietato di compiere operazioni belliche nello spazio aereo sovrastante a territorio neutrale ovvero a territori e ad acque neutralizzati, nonché di proseguirvi l'inseguimento di un aeromobile, iniziato altrove.
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