Art. 233 · Operazioni di aeromobili contro navi.
Legge di guerraTitolo IVCapo I

Art. 233

328 / 403

Operazioni di aeromobili contro navi.

In vigore dal 30 set 1938
Le disposizioni speciali del titolo III per la guerra marittima si osservano anche relativamente alle operazioni belliche di aeromobili contro navi. La visita e la cattura di navi mercantili non possono essere eseguite dagli aeromobili che, per i loro requisiti di costruzione o per altro motivo, non siano in grado di osservare le disposizioni indicate nel comma precedente.
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