Art. 223 · Sentenza del tribunale delle prede e suoi effetti.
Legge di guerraSez. 10a

Art. 223

318 / 403

Sentenza del tribunale delle prede e suoi effetti.

In vigore dal 30 set 1938
Esaurita l'istruzione, il tribunale delle prede pronuncia sulla legittimità della cattura e sulla confisca della nave o della merce catturata, ovvero sulla legittimità del sequestro. Se il tribunale ordina la confisca della nave o della merce catturata, essa viene messa a disposizione del Ministro della marina. Se è dichiarata la illegittimità della cattura, ovvero, se nonostante la legittimità di questa, la nave o la merce non sia confiscabile, il tribunale ne ordina il rilascio. Se è dichiarata la illegittimità della cattura, il tribunale, ove occorra, decide anche sul risarcimento dei danni dovuti agli aventi diritto. Se è dichiarata la illegittimità del sequestro, il tribunale delle prede ordina il rilascio della nave o della merce sequestrata, e, ove occorra, decide sul risarcimento dei danni dovuti agli aventi diritto.
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