Art. 220 · Eccezione di incompetenza.
Legge di guerraSez. 10a

Art. 220

315 / 403

Eccezione di incompetenza.

In vigore dal 30 set 1938
Se, in un procedimento pendente dinanzi a un giudice diverso dal tribunale dello prede, è proposta eccezione di incompetenza per il motivo che la controversia appartiene al tribunale predetto, il giudice adito dispone di ufficio, con suo decreto, la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, perché decida sulla eccezione proposta. Fino a che non intervenga la decisione della Corte di cassazione, il procedimento resta sospeso, e il giudice può adottare soltanto provvedimenti di carattere conservativo. La causa è iscritta di ufficio sul ruolo di udienza della Corte di cassazione. La decisione della Corte di cassazione è presa a sezioni unite, e costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza.
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