Legge di guerra›Sez. 10a
Art. 219
314 / 403Competenza del tribunale delle prede.
In vigore dal 30 set 1938
II tribunale delle prede conosce delle controversie concernenti la legittimità della cattura o del sequestro di navi o di merci, e della validità della preda e della ripresa, nonché degli effetti giuridici di detti provvedimenti.
Il tribunale conosce altresì delle domande di restituzione e di risarcimento di danni e di quelle riflettenti il pagamento di noli e di interessi per fatti attinenti all'esercizio del diritto di preda, e di ogni altra vertenza attribuita per legge alla sua competenza.
In quanto sia necessario per la decisione della controversia, il tribunale conosce anche di ogni questione pregiudiziale o incidentale e, in ispecie, di quelle concernenti la nazionalità, la proprietà, la provenienza o la destinazione della nave e del carico sequestrati o catturati.
La competenza del tribunale delle prede non viene meno per il fatto che la nave catturata sia stata condotta in un porto appartenente a un altro Stato.
Storico versioni
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