Legge di guerra›Sez. 10a
Art. 215
310 / 403Istanza di rilascio e istanza di promovimento di giudizio.
In vigore dal 30 set 1938
Se il Ministro della marina, nel termine di due mesi dalla cattura, non ha ordinato il rilascio della nave o della merce ovvero non ha promosso il giudizio davanti al tribunale delle prede, la parte interessata può richiedere al Ministro stesso, con istanza notificata a mezzo di un ufficiale giudiziario, il rilascio della nave o della merce.
Se il Ministro della marina non accoglie l'istanza, o non promuove il giudizio nel termine di due mesi dalla presentazione dell'istanza stessa, la parte interessata può adire direttamente il tribunale delle prede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-215