Legge di guerra›Sez. 9a
Art. 211
306 / 403Risarcimento per distruzione di navi o di merci.
In vigore dal 30 set 1938
Non è dovuto risarcimento per danni derivati dalla perdita della nave nemica o del suo carico, se, nelle circostanze prevedute dall', si è proceduto alla distruzione della nave.
È dovuto risarcimento per danni derivati al proprietari della nave mercantile neutrale distrutta o della merce neutrale perduta con la nave, se:
1° il catturante non ha potuto dimostrare l'esistenza delle circostanze, che hanno resa necessaria la distruzione;
2° o la cattura non è seguita da sentenza, che ne riconosca la legittimità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-211