Art. 211 · Risarcimento per distruzione di navi o di merci.
Legge di guerraSez. 9a

Art. 211

306 / 403

Risarcimento per distruzione di navi o di merci.

In vigore dal 30 set 1938
Non è dovuto risarcimento per danni derivati dalla perdita della nave nemica o del suo carico, se, nelle circostanze prevedute dall', si è proceduto alla distruzione della nave. È dovuto risarcimento per danni derivati al proprietari della nave mercantile neutrale distrutta o della merce neutrale perduta con la nave, se: 1° il catturante non ha potuto dimostrare l'esistenza delle circostanze, che hanno resa necessaria la distruzione; 2° o la cattura non è seguita da sentenza, che ne riconosca la legittimità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-211