Legge di guerra›Sez. 7a
Art. 207
298 / 403Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri di navi nemiche trattenute, che si trovano nei porti dello Stato all'inizio della guerra.
In vigore dal 30 gen 1941
(Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri di navi nemiche trattenute, che si trovano nei porti dello Stato all'inizio della guerra).
L'equipaggio e i passeggeri delle navi indicate nell' sono lasciati liberi, salve le esposizioni del titolo V relative al trattamento dei sudditi nemici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-207