Art. 207 · Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri di navi nemiche trattenute, che si trovano nei porti dello Stato all'inizio della guerra.
Legge di guerraSez. 7a

Art. 207

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Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri di navi nemiche trattenute, che si trovano nei porti dello Stato all'inizio della guerra.

In vigore dal 30 gen 1941
(Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri di navi nemiche trattenute, che si trovano nei porti dello Stato all'inizio della guerra). L'equipaggio e i passeggeri delle navi indicate nell' sono lasciati liberi, salve le esposizioni del titolo V relative al trattamento dei sudditi nemici.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-207