Art. 206 · Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri, che non sono fatti prigionieri di guerra.
Legge di guerraSez. 7a

Art. 206

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Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri, che non sono fatti prigionieri di guerra.

In vigore dal 30 set 1938
I componenti l'equipaggio e i passeggeri di una nave catturata, che non sono fatti prigionieri di guerra, sono lasciati liberi. Può tuttavia essere trattenuta qualunque persona che si trovi a bordo, fino a che sia necessario per gli accertamenti relativi alla cattura della nave.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-206