Legge di guerra›Sez. 6a
Art. 196
286 / 403Doveri in caso di distruzione di nave catturata.
In vigore dal 30 set 1938
In caso di distruzione di nave catturata, si devono mettere al sicuro le persone imbarcate, le carte di bordo e gli altri documenti, che gli interessati ritengono utili ai fini del giudizio sulla cattura o del risarcimento dei danni.
Agli effetti della sicurezza delle persone, le imbarcazioni di bordo non sono considerate come luogo sicuro, a meno che, tenuto conto dello stato del mare e delle condizioni atmosferiche, la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio sia garantita dalla prossimità della terra, o dalla presenza di altra nave, che possa prenderli a bordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-196