Art. 180 · Sanzioni per l'assistenza ostile.
Legge di guerraSez. 4a

Art. 180

256 / 403

Sanzioni per l'assistenza ostile.

In vigore dal 30 set 1938
La nave mercantile neutrale colpevole di assistenza ostile, oltre a giustificare, quando ricorra alcuno dei casi preveduti dall', l'uso della forza contro di essa, è soggetta a cattura e confisca fino al termine del viaggio, durante il quale è stato commesso l'atto di assistenza ostile. Alle merci, che si trovano a bordo, si applica il trattamento preveduto per le merci imbarcate su navi nemiche. Sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante e al proprietario della nave.
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