Legge di guerra›Sez. 4a
Art. 180
256 / 403Sanzioni per l'assistenza ostile.
In vigore dal 30 set 1938
La nave mercantile neutrale colpevole di assistenza ostile, oltre a giustificare, quando ricorra alcuno dei casi preveduti dall', l'uso della forza contro di essa, è soggetta a cattura e confisca fino al termine del viaggio, durante il quale è stato commesso l'atto di assistenza ostile.
Alle merci, che si trovano a bordo, si applica il trattamento preveduto per le merci imbarcate su navi nemiche. Sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante e al proprietario della nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-180