Art. 179 · Casi di assistenza ostile.
Legge di guerraSez. 4a

Art. 179

255 / 403

Casi di assistenza ostile.

In vigore dal 30 set 1938
Le navi mercantili neutrali sono colpevoli di assistenza ostile: l° se compiono atti bellici a favore del nemico, o partecipano comunque alle operazioni belliche di questo; 2° se sono noleggiate da un Governo nemico, o sono ai suoi ordini; 3° se, nell'interesse del nemico, sono destinate al trasporto di truppe o di materiale bellico, ovvero alla trasmissione di notizie con qualsiasi mezzo; 4° se, avendone conoscenza il proprietario o il noleggiatore o il comandante, trasportano un distaccamento militare del nemico, ovvero persone, che, durante il viaggio, compiono o hanno compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-179