Legge di guerra›Titolo III›Capo I
Art. 132
249 / 403Legittimi belligeranti.
In vigore dal 30 set 1938
Le navi che possono compiere operazioni belliche, compresa la visita e la cattura di navi e di aeromobili, sono soltanto quelle da guerra indicate negli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-132