Art. 130 · Sospensione di termini.
Legge di guerraCapo VIII

Art. 130

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Sospensione di termini.

In vigore dal 30 set 1938
È sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori, legali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione o eccezione, e che vengano a scadere durante l'applicazione di questa legge contro gli appartenenti alle forze armate dello Stato, i quali siano in servizio alle armi, o contro le persone che si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle forze suindicate. I termini sospesi riprendono il loro corso alla scadenza del novantesimo giorno dopo che i militari o le altre persone suindicate abbiano cessato di trovarsi nelle condizioni rispettivamente prevedute dal comma precedente, e, in ogni caso, alla scadenza del novantesimo giorno dopo che sia venuta a cessare l'applicazione di questa legge.
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