Art. 125-ter · Sopravvenuto accertamento di morte.
Legge di guerraSez. 4

Art. 125-ter

244 / 403

Sopravvenuto accertamento di morte.

In vigore dal 9 feb 1942
Se, dopo la compilazione dei verbali di irreperibilità, si accerta, per riconoscimento della salma o per dichiarazione dei superstiti o di altre persone presenti, che persone ritenute disperse sono invece decedute, si provvede alla formazione degli atti di morte in base alle notizie raccolte.
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