Legge di guerra›Sez. 3a
Art. 125
224 / 403Autenticazione delle firme.
In vigore dal 30 set 1938
Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile possono altresì autenticare, a ogni effetto di legge, le firme di coloro, per i quali esse esercitano dette funzioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-125