Legge di guerra›Sez. 3a
Art. 124
223 / 403Verbale di irreperibilità.
In vigore dal 30 set 1938
Se alcuno dei militari o alcuna delle altre persone indicate nell' è scomparso, per cause di guerra, dal comando, corpo, reparto o servizio, presso il quale si trova, ovvero, durante la navigazione, dalla nave o dall'aeromobile su cui è imbarcato, e nei tre mesi successivi alla scomparsa non sia stato possibile conoscere, se egli sia tuttora in vita, nè accertarne la morte, si procede alla redazione di un processo verbale di irreperibilità per gli effetti, che la legge a esso attribuisce.
Il processo verbale indica le generalità e la qualità della persona scomparsa, nonché le circostanze, nelle quali la scomparsa è avvenuta. Per la formazione del processo verbale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'.
Il processo verbale, salvo che si tratti di persona imbarcata su nave da guerra, su nave-ospedale o su nave ospedaliera, è redatto dal comandante del deposito o del centro di mobilitazione in base alla segnalazione che, a questo fine, deve essere fatta dal comando, dal quale dipende la persona scomparsa.
Se si tratta di persona imbarcata su nave da guerra, su nave-ospedale o su nave ospedaliera, il processo verbale è redatto dal commissario di bordo o, se questi manchi o sia impedito, dal comandante.
Copia del processo verbale di irreperibilità è inviata, a cura dell'ufficiale che l'ha compilato, al ministero dal quale egli dipende, e questo la trasmette, per la consegna alla famiglia interessata, al podestà del comune, ove la persona scomparsa aveva il domicilio o l'ultima residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-124