Legge di guerra›Sez. 3a
Art. 122
221 / 403Procura a contrarre matrimonio secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato.
In vigore dal 30 set 1938
In quanto ne sia riconosciuta la validità conformemente al rito, secondo il quale deve essere celebrato il matrimonio, l'atto di procura a contrarre matrimonio religioso secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato è ricevuto da un Ministro del culto stesso, che abbia funzioni di assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato e, in mancanza di un ministro del culto, da una delle persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell' e nelle forme prevedute dall'.
L'atto di procura a contrarre matrimonio secondo il rito di uno dei culti ammessi nello stato è trasmesso, per il tramite del ministero dal quale dipende la persona che ha ricevuto l'atto, all'ufficiale di stato civile competente a concedere l'autorizzazione a celebrare il matrimonio dinanzi al ministro del culto stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-122