Legge di guerra›Sez. 3a
Art. 121
220 / 403Procura a contrarre matrimonio secondo il rito cattolico.
In vigore dal 30 set 1938
Ferme le disposizioni del diritto canonico, la procura a contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico può essere ricevuta dal cappellano militare del reparto, al quale chi rilascia la procura si trova, anche temporaneamente, assegnato, osservate le istruzioni dell'Ordinario militare per l'Italia
L'atto di procura a contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico è trasmesso all'Ordinario militare, il quale ne cura l'invio al parroco, che deve celebrare il matrimonio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-121