Legge di guerra›Sez. 3a
Art. 120
219 / 403Procura a contrarre matrimonio civile.
In vigore dal 30 set 1938
Gli appartenenti alle forze armate dello Stato e le persone al seguito di queste, che si trovano nella zona delle operazioni, i componenti l'equipaggio delle navi da guerra e i militari comunque imbarcati sulle navi stesse possono contrarre matrimonio civile per procura.
La procura a contrarre matrimonio civile è ricevuta, in forma pubblica, da una delle persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell' e soltanto per le persone, per le quali esse possono esercitare le funzioni stesse.
La procura deve essere speciale, ed è redatta alla presenza di due testimoni aventi i requisiti preveduti dal secondo comma dell', con l'osservanza, per quanto è possibile, delle leggi sull'ordinamento del notariato e sugli archivi notarili.
La procura deve, in ogni caso, contenere, oltre quanto è prescritto dal terzo comma dell', l'indicazione del nome e cognome, dell'età e del luogo di nascita di chi rilascia la procura, dell'altro sposo e del mandatario.
L'atto di procura a contrarre matrimonio civile è trasmesso, per il tramite del ministero dal quale dipende l'ufficiale che ha redatto la procura, all'ufficiale di stato civile, che deve celebrare il matrimonio.
La nullità della procura per difetti formali di essa non può farsi valere decorsi i tre mesi da quando chi rilascia la procura non si trovi più nella zona delle operazioni, o sia sbarcato in un porto nazionale.
Storico versioni
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