Legge di guerra›Sez. 3a
Art. 119
218 / 403Riconoscimento e legittimazione di figli naturali.
In vigore dal 30 set 1938
Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell' possono altresì redigere, in forma pubblica, atti di riconoscimento di figli naturali o atti, dai quali risulti la volontà di legittimare figli naturali:
1° da parte di militari appartenenti alle forze armate e delle persone al seguito di queste, che si trovano nella zona delle operazioni o in prigionia e non possono compiere detti atti nelle ferme ordinarie;
2° da parte di persone imbarcate su navi da guerra, su navi-ospedale e su navi ospedaliere di associazioni nazionali di soccorso riconosciute;
3° da parte di persone, che si trovano a bordo di aeromobili militari o di aeromobili di associazioni nazionali di soccorso riconosciute.
Per gli atti di riconoscimento di figli naturali e per gli atti, dai quali risulta la volontà di legittimare figli naturali, formati a norma del comma precedente, si applicano, rispettivamente, gli .
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