Legge di guerra›Capo VII
Art. 116
217 / 403Atti di stato civile compilati per persone nemiche ovvero dal nemico per nazionali.
In vigore dal 30 set 1938
Per gli atti di stato civile relativi ad appartenenti alle forze armate nemiche o a persone al seguito delle forze stesse, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli di questa sezione.
Gli atti di morte compilati dal nemico per gli appartenenti alle forze armate dello Stato sono trasmessi, a cura del ministero dal quale il defunto dipendeva, all'ufficio di stato civile competente, perché li trascriva nel proprio registro.
Fino a che la trascrizione non sia avvenuta, il ministero può procedere alla rettifica dell'atto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-116