Art. 2 · Divieto di atti di ostilità nel territorio dello Stato.
Legge di neutralitàCapo I

Art. 2

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Divieto di atti di ostilità nel territorio dello Stato.

In vigore dal 30 set 1938
Nel territorio dello Stato non sono tollerati atti di ostilità da parte dei belligeranti, compresa la visita e la cattura di navi o di aeromobili. Il territorio dello Stato non può essere utilizzato come base per operazioni ostili.
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