Art. 27
Regolamento dei Depositi franchi

Art. 27

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In vigore dal 16 lug 1938
Per l'estrazione dei campioni di merci esistenti nel Deposito franco dovranno essere osservate norme particolari, che saranno determinate dal direttore superiore della Circoscrizione doganale, sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni.
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