Art. 21
Regolamento dei Depositi franchi

Art. 21

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In vigore dal 16 lug 1938
La custodia e il movimento delle merci nell'interno dei Depositi franchi sono esenti da ogni ingerenza doganale. Le merci devono, però, essere collocate nei magazzini in modo da render facile ai funzionari della dogana di riconoscere la qualità e le singole partite in casi di perquisizioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-21