Art. 14
Regolamento dei Depositi franchi

Art. 14

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In vigore dal 16 lug 1938
Il Ministero delle finanze, potrà con suo decreto, permettere l'introduzione e la custodia in speciali magazzini dei Depositi franchi, di determinate merci, le quali pur non essendo normalmente escluse dai Depositi franchi, è conveniente che siano sottoposte a particolare controllo della dogana.
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