Art. 14
14 / 18In vigore dal 14 set 1938
Quando occorra determinare il giusto prezzo di locazione, il Ministero della cultura popolare provvede, sentito il parere dei Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) e tenute presenti le relazioni in merito della Federazione nazionale fascista dei proprietari dei fabbricati e della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1298#art-14