Art. 14

Art. 14

14 / 18
In vigore dal 14 set 1938
Quando occorra determinare il giusto prezzo di locazione, il Ministero della cultura popolare provvede, sentito il parere dei Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) e tenute presenti le relazioni in merito della Federazione nazionale fascista dei proprietari dei fabbricati e della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1298#art-14