Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 apr 1937
Gli impiegati, gli agenti e gli operai, nel disimpegno delle mansioni loro affidate debbono, a garanzia della propria integrità personale, usare la massima diligenza, servirsi dei mezzi materiali di protezione ed attenersi alle speciali norme dettate per prevenire gli infortuni. L'inosservanza di tali misure preventive è punita disciplinarmente, fermo restando per gli infortunati il diritto alle prestazioni di cui all' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765. I dirigenti, i sorveglianti dei lavori che tollerano che i propri dipendenti non adottino le precauzioni prescritte ne sono responsabili disciplinarmente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1275#art-3