Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 9 set 1938
Le disposizioni del presente decreto sono applicabili agli infortuni verificatisi dal 1° aprile 1937-XV. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Benni - Solmi - Di Revel - Lantini Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1938 - Anno XVI Atti del Governo, registro 400, foglio 91. - Mancini.
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