Regolamento›Capo IV
Art. 95
95 / 121In vigore dal 8 set 1938
In caso di trasferimento dello studente, sulla domanda di assegno provvede il direttorio della Cassa scolastica dell'Università o Istituto cui lo studente si trasferisce, ove su di essa non abbia ancora provveduto, alla data della domanda di trasferimento, il direttorio della Cassa scolastica dell'Università o Istituto di provenienza; in tal caso la domanda di assegno, colle informazioni che eventualmente già fossero state raccolte dalla Cassa scolastica dell'Università o Istituto di provenienza, è trasmessa all'Università o Istituto cui lo studente si trasferisce.
Lo studente, cui sia stato concesso l'assegno nell'Università o Istituto di provenienza, lo conserva, per l'anno accademico in corso, nell'Università o Istituto cui si trasferisce.
In ogni caso, l'onere dell'assegno è ripartito fra la Cassa scolastica dell'Università o Istituto di provenienza e quella dell'Università o Istituto cui lo studente si trasferisce, in conformità dei criteri di cui all'.
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