Art. 94
RegolamentoCapo IV

Art. 94

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In vigore dal 8 set 1938
Gli studenti di disagiate condizioni economiche e più meritevoli possono ottenere dalla Cassa scolastica assegni in misura pari all'intero ammontare delle tasse, sopratasse e contributi o alla metà di esso. Il direttorio della Cassa scolastica deve deliberare sulle domande di assegni relativi alle tasse d'iscrizione e alle sopratasse d'esami e contributi entro il mese di marzo di ciascun anno, sulle domande di assegni relativi alle sopratasse e alle tasse di laurea o diploma entro un mese dalla loro presentazione. L'assegno è direttamente versato dalla Cassa scolastica alla Cassa dell'Università o Istituto superiore; il pagamento della tassa di laurea o di diploma è fatto dalla stessa Cassa scolastica con le norme di cui al comma 2° dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-94