Art. 91
Regolamento§ 11

Art. 91

91 / 121
In vigore dal 8 set 1938
Le prove orali e pratiche, della durata di almeno trenta minuti ciascuna, sono le seguenti: a) prova di selvicoltura e alpicoltura; b) prova di economia ed estimo forestale; c) prova di dendrometria e topografia. La prova di selvicoltura ed alpicoltura si svolge in un bosco e in un pascolo ed accerta la capacità tecnica del candidato nell'impianto, nel governo, nell'utilizzazione e nel miglioramento di essi in rapporto all'ambiente, e, in generale, le sue conoscenze tecnico-forestali in relazione alle necessità dell'esercizio professionale. La prova di economia ed estimo forestale accerta le conoscenze economiche del candidato in rapporto alle esigenza della gestione dei patrimoni silvo-pastorali e alla pratica delle stime forestali. La prova di dendrometria e topografia si svolge in un bosco, ed accerta la capacità tecnica del candidato nella determinazione del volume delle singole piante e della massa legnosa di un appezzamento boschivo e nei rilievi topografici attinenti all'assestamento e alla viabilità forestale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-91