Art. 85
Regolamento§ 9

Art. 85

85 / 121
In vigore dal 8 set 1938
Le prove orali e pratiche, della durata di almeno trenta minuti ciascuna, sono le seguenti: a) una prova di agricoltura; b) una prova di zootecnia; c) una prova di enologia o di caseificio o di oleificio, a scelta del candidato; d) una prova di economia, estimo e contabilità rurale. La prova di agricoltura si svolge nel campo ed accerta la capacità tecnica del candidato nella scelta e modalità di attuazione delle colture, in rapporto all'ambiente, e, in generale, le sue conoscenze tecnico-agrarie in rapporto alle necessità dell'esercizio professionale. La prova di zootecnia, riflette l'esteriore conformazione e l'attitudine zootecnica dei soggetti presi in esame. Riflette, inoltre, la tecnica dell'allevamento in relazione particolarmente all'abitazione, all'alimentazione ed alle risorse alimentari del luogo. La prova di enologia o di caseificio o di oleificio si svolge, possibilmente, secondo la specialità, in un enopolio, o in un caseificio, od in un oleificio, ed accerta le conoscenze tecniche del candidato in rapporto alle esigenze dell'ordinamento e direzione delle industrie ed al giudizio sui relativi prodotti. Nelle suddette prove può essere richiesta al candidato l'esposizione di quelle ricerche di laboratorio che fossero necessarie o utili alla soluzione dei quesiti proposti, ed eventualmente la esecuzione di alcune di esse. La prova di economia, estimo e contabilità rurale accerta le conoscenze economiche del candidato in rapporto alle esigenze dell'organizzazione, direzione ed amministrazione di aziende agrarie e della pratica delle stime, e si svolge, al meno in parte, sui libri contabili di un'azienda agraria, per accertare la capacità del candidato ad usarne per le suddette esigenze.
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