Regolamento›§ 7
Art. 79
79 / 121In vigore dal 8 set 1938
I temi debbono contenere l'indicazione del tempo concesso ai candidati per lo svolgimento, che deve essere non superiore a due giorni.
Per lo svolgimento della prova supplementare, per coloro che sostengono gli esami nel ramo di miniere e metallurgia, è concesso un tempo massimo di dieci ore.
I candidati possono portare con sè, per le prove scritte e grafiche, soltanto i necessari oggetti di cancelleria e di disegno (eccetto la carta di qualsiasi tipo il regolo calcolatore ed i manuali di ingegneria o di calcoli numerici.
L'orario giornaliero per le prove scritte e grafiche non può essere superiore a dieci ore consecutive, con un intervallo per la refezione, che si deve consumare nei locali di esame.
Al termine di ogni giorno di prova i manoscritti ed i disegni sono ricoperti di carta velina, incollata per tutta la lunghezza dei bordi, timbrata con bollo speciale da un commissario e firmata da lui, allo scopo di impedire al candidato di apportare qualsiasi modificazione ai lavori già fatti pur essendogli consentito di consultarli nei giorni seguenti. È fatto divieto ai candidati di distruggere ed asportare alcun foglio, sia pure contenente minute od abbozzi di disegno.
Alla fine di ogni giornata il candidato deve restituire tutti i fogli di carta di qualsiasi specie che gli sono stati consegnati: essi sono contati e controllati.
È annullata la prova del candidato che non ottemperi a quest'obbligo.
I candidati non possono allontanarsi dai locali della prova prima della fine dell'orario di ciascun giorno, a meno che non consegnino il tema.
Il lavoro del candidato che sia uscito prima del termine dell'orario giornaliero, o non si sia presentato all'inizio della prova nel giorno successivo, è considerato come ultimato.
Storico versioni
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