Regolamento›§ 7
Art. 77
77 / 121In vigore dal 8 set 1938
Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere consistono in prove scritte e grafiche e in una prova orale.
Nella domanda per l'ammissione agli esami di abilitazione alla professione di ingegnere i candidati debbono dichiarare a quale tra i seguenti rami dell'ingegneria desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano, e cioè:
costruzioni edili;
costruzioni di ponti, strade e ferrovie;
costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque;
impianti di industrie elettrotecniche;
impianti di industrie meccaniche;
impianti di industrie chimiche;
impianti di industrie chimico-agrarie;
miniere e metallurgia;
architettura e costruzioni navali;
costruzioni navali e meccaniche;
costruzioni aeronautiche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-77