Art. 77
Regolamento§ 7

Art. 77

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In vigore dal 8 set 1938
Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere consistono in prove scritte e grafiche e in una prova orale. Nella domanda per l'ammissione agli esami di abilitazione alla professione di ingegnere i candidati debbono dichiarare a quale tra i seguenti rami dell'ingegneria desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano, e cioè: costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; miniere e metallurgia; architettura e costruzioni navali; costruzioni navali e meccaniche; costruzioni aeronautiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-77