Regolamento›Capo III
Art. 70
70 / 121In vigore dal 8 set 1938
A coloro, che hanno superato l'esame di abilitazione, spettano le qualifiche di carattere professionale.
La segreteria dell'Università o Istituto, sede di esame, provvede alla compilazione ed all'invio al Ministero dell'educazione nazionale dell'elenco di coloro che hanno superato l'esame, firmato dal presidente della commissione e dal direttore amministrativo. Tale elenco deve contenere l'indicazione del nome e cognome degli abilitati, della loro paternità, della data e del luogo di nascita, nonché dei voti riportati in ciascuna prova e del voto complessivo.
In base a tale elenco il Ministero cura la redazione dei diplomi, che muniti della firma del Ministro o del funzionario da lui delegato e del bollo a secco del Ministero stesso, sono poi trasmessi alle rispettive segreterie per la consegna agli interessati.
Il detto elenco viene inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Non possono essere consegnati i diplomi, nè essere rilasciati certificati se non a coloro che abbiano depositato la bolletta dalla quale risulti l'effettuato pagamento della tassa per l'opera dell'Università o Istituto ove hanno conseguito il titolo accademico. Non possono egualmente essere consegnati i diplomi a coloro che, per l'ammissione agli esami abbiano esibito, in luogo del titolo accademico, un certificato, fino a che non presentino il titolo originale.
Storico versioni
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