Art. 62
RegolamentoCapo III

Art. 62

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In vigore dal 8 set 1938
Gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni indicate nell' consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme stabilite per le singole professioni. Tutte le prove debbono essere ordinate e si debbono svolgere in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato, la sua preparazione organica nelle discipline la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio professionale e la capacità pratica di compiere tale esercizio. Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi con l'ordinanza ministeriale. Con avviso affisso all'albo della Università o Istituto è data preventiva notizia, a cura dei presidenti delle commissioni dell'ordine di svolgimento delle prove e dell'orario prestabilito. I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando la tessera universitaria, o il libretto ferroviario se sono in servizio dello Stato, o la loro fotografia di data recente, autenticata dal podestà, con la legalizzazione dell'autorità prefettizia. Le prove orali sono pubbliche. Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si sia presentato al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso di tasse o contributi. Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.
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