Art. 59
RegolamentoCapo III

Art. 59

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In vigore dal 8 set 1938
Qualora non sia possibile formare una commissione esaminatrice col numero di professori di ruolo o emeriti indicato nel precedente articolo, possono essere chiamati, in loro vece, professori incaricati, purchè il numero dei professori di ruolo o emeriti costituisca la maggioranza. Per ogni commissione esaminatrice è nominato un numero di supplenti pari almeno ad un quinto del numero dei membri effettivi; in ogni caso deve essere nominato un supplente per ciascuna delle categorie di commissari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-59