Regolamento›Capo III
Art. 57
57 / 121In vigore dal 8 set 1938
Nella segreteria di ogni Università o Istituto sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali, gli atti delle commissioni esaminatrici e tutti gli elaborati dei candidati.
Gli atti restano a disposizione del Ministero dell'educazione nazionale.
Per la eliminazione degli atti stessi valgono le disposizioni del regolamento per gli archivi di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-57