Art. 56
RegolamentoCapo III

Art. 56

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In vigore dal 8 set 1938
Le tasse di ammissione agli esami di Stato sono pagate all'erario a mezzo di vaglia postale, indirizzato al procuratore del registro della circoscrizione nella quale ha sede l'Università o Istituto e consegnato alla segreteria della Università o Istituto sede di esami, che provvede con le modalità di cui al 2° comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-56