Regolamento›Capo III
Art. 54
54 / 121In vigore dal 8 set 1938
Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di medico chirurgo possono essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano compiuto il tirocinio di pratica ospedaliera per gli insegnamenti della clinica medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica, prescritto dall'ordinamento didattico del proprio corso di studi.
Il tirocinio, che si inizia entro il mese di luglio, dopo la chiusura della sessione estiva di esami, ha la durata di sei mesi e va suddiviso in tre periodi bimestrali, uno per ciascuno degli insegnamenti ai quali va riferita la pratica. È tuttavia consentito che uno o anche due dei tre periodi anzidetti siano di durata minore, ma in ogni caso non inferiore a quarantacinque giorni ciascuno, estendendosi proporzionalmente la durata dell'altro o degli altri due periodi.
Per essere ammessi al tirocinio pratico gl'interessati debbono farne domanda all'Amministrazione di uno degli ospedali compresi nell'elenco compilato annualmente dal Ministero della educazione nazionale, producendo l'apposito libretto diario rilasciato dalla rispettiva Università, alla quale sono tenuti a denunziare preventivamente l'ospedale prescelto.
È ammessa la successiva sostituzione con altri ospedali fra quelli inclusi nell'elenco anzidetto, previa autorizzazione del rettore.
Sul libretto diario il primario ospedaliero deve giornalmente annotare le esercitazioni pratiche frequentate e le eventuali assenze del praticante, ed esprimere, alla fine del periodo di pratica eseguita nel reparto che egli dirige, il suo giudizio sulla capacità dimostrata e sul profitto conseguito dal praticante stesso.
Il libretto diario deve essere consegnato, alla fine del tirocinio, alla segreteria universitaria, che lo conserva nel fascicolo personale di ogni interessato.
Storico versioni
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