Regolamento›Capo III
Art. 52
52 / 121In vigore dal 8 set 1938
Possono essere sedi degli esami di Stato le Regie università e i Regi istituti superiori.
Ciascuna Università o Istituto può essere sede di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di quelle professioni per le quali rilascia le lauree e i diplomi corrispondenti.
Entro il mese di ottobre di ogni anno tutte le Università e gli Istituti superiori comunicano al Ministero il numero di coloro che, presumibilmente, siano per presentarsi agli esami di Stato per ciascuna professione.
Il Ministro, con l'ordinanza con la quale indice ogni anno la sessione di esami di Stato, ne determina le relative sedi e può impartire disposizioni per regolare la distribuzione dei candidati tra le stesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-52