Art. 47
Regolamento§ 2

Art. 47

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In vigore dal 8 set 1938
Presso ogni Università o Istituto è stabilita, agli effetti dell'art. 166 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, la seguente gerarchia fra gli impiegati di amministrazione (escluso il personale di ragioneria e d'ordine) e il personale subalterno: 1) direttore amministrativo; in caso di assenza o impedimento dello stesso, il più elevato in grado, e a parità di grado il più anziano degli impiegati di cui al n. 2; 2) personale di amministrazione, secondo il grado o la qualifica; 3) personale subalterno, qualunque ne sia la qualifica. Il direttore amministrativo deve, secondo le istruzioni del rettore o direttore, impartire al personale posto alla sua dipendenza gerarchica le opportune disposizioni dirette ad assicurare l'ordine e la disciplina entro i locali e stabilimenti dell'Università o Istituto, ed a prevenire e, occorrendo, reprimere ogni tentativo od atto inteso ad interrompere o turbare l'ordine o la continuità e regolarità dei corsi o ad arrecare danneggiamenti agli immobili o al materiale di qualsiasi natura appartenente all'Università o Istituto. Gli impiegati di cui al precedente comma debbono: a) intervenire, ottemperando all'ordine dei superiori gerarchici o di propria iniziativa, secondo le circostanze, in tutti i casi previsti dall'articolo precedente e ai fini indicati; b) elevare verbali a carico di chiunque li offenda o minacci ovvero commetta o tenti di commettere atti previsti dal presente articolo. Gli impiegati ed agenti debbono immediatamente consegnare i verbali di cui alla lettera b) al direttore amministrativo, il quale, a sua volta, li consegna al rettore o direttore, cui spetta di adottare i provvedimenti del caso. Ove il rettore o direttore, per la gravità dei fatti, ritenga di dover fare denunzia all'autorità giudiziaria, ai verbali redatti dagli impiegati ed agenti posti alla sua dipendenza viene riconosciuto, a tutti gli effetti, lo stesso valore attribuito ai verbali redatti dagli ufficiali ed agenti della pubblica forza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-47