Art. 44
Regolamento§ 2

Art. 44

44 / 121
In vigore dal 27 apr 1965
Tutti i certificati, attestazioni, copie, estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformità della legge sul bollo e debbono essere sottoscritti dal direttore amministrativo e dal funzionario preposto al competente ufficio di segreteria. Col consenso del rettore o direttore, le firme possono essere delegate ad altri funzionari della carriera direttiva, di cui uno con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-44