Regolamento›§ 2
Art. 42
42 / 121In vigore dal 8 set 1938
Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà; quelle per gli esami di laurea o diploma dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto, udito il preside della Facoltà.
Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, e un libere docente o cultore della materia. Quando un insegnamento, impartito da un professore ufficiale, è comune agli studenti di più corsi di laurea o diploma, appartenenti a diverse Facoltà, anche la commissione di esame è comune, ed i nominata, quando per tale insegnamento sia istituito posto di ruolo, dal preside della Facoltà cui detto posto appartiene; quando invece all'insegnamento non corrisponda posto di ruolo, dal preside della Facoltà che ha proposto l'incarico.
Le commissioni per gli esami di laurea o diploma sono costituite di professori ufficiali, in maggioranza, e di liberi docenti o cultori delle discipline che fanno parte della Facoltà. Di regola il numero dei componenti è di undici; ma può essere ridotto, in caso di necessità, fino a sette.
Storico versioni
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