Art. 40
Regolamento§ 2

Art. 40

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In vigore dal 8 set 1938
Le due sessioni d'esame, di cui all'art. 164 del testo unico delle leggi su l'istruzione superiore, si riferiscono entrambe allo stesso anno accademico ed hanno normalmente la durata di un mese. Gli esami di operazione sul cadavere possono essere anticipati al mese di maggio con deliberazione delle singole Facoltà di medicina e chirurgia. In ogni sessione si indicono almeno due appelli in giorni non consecutivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-40