Art. 39
Regolamento§ 2

Art. 39

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In vigore dal 8 set 1938
Gli esami presso le Università o Istituti superiori sono: a) di profitto; b) di laurea o diploma. Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia sulla quale verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso cui lo studente è stato iscritto. La stessa norma vale per gli esami di laurea e diploma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-39