Regolamento›§ 2
Art. 38
38 / 121In vigore dal 8 set 1938
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I diritti di segreteria, di cui alla tabella I annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, si pagano alla cassa dell'Università o Istituto e sono interamente devoluti al rispettivo bilancio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-38